Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalita' ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1 marzo 1947 al 31 dicembre 1948.
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
