Art. 4 — Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale
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La concessione del condono previsto in riferimento al tributi di cui alla lettera e) dell'articolo 1 e' subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza, e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione. La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 e' subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalita' alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
