Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale

Art. 3 — Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'art. 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  • 1)che venga, ottemperato alle formalita' previste dalle singole leggi tributarie;
  • 2)che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;
  • 3)che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione gia' accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la, decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione continuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'art. 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purche' i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalita' previste dagli articoli sopra citati.

Testo in vigore dal 5 agosto 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;559~art3 · fonte del testo