Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 148/1967

    Questione infondata
    15 dicembre 1967

    L'art. 2, ultimo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 559, concerne il condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale, escludendo il condono stesso per le soprattasse e le pene pecuniarie relative ad accertamenti già definiti, si limita a disciplinare diversamente situazioni diverse, e tali già nella realtà preesistente alla legge. Pertanto, è da ritenersi insussistente il contrasto di detta norma con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale

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  • Sentenza n. 85/1965

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1965

    La concessione di condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale, subordinata alla condizione che sia intervenuta entro un anno dalla entrata in vigore della legge che prevede il beneficio la definizione amministrativa dell'accertamento tributario, determina nel trattamento dei contribuenti una disparità di trattamento privo di un qualsiasi fondamento di ragionevolezza. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. 212 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

tolto: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora, definito;

tolto: 2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora, definita. Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalita', diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, sempreche', nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;559~art2 · fonte del testo