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L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna. Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza". Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro e' soppresso.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;23~art4 · fonte su Normattiva