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L'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

  • a)mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;
  • b)sovvenzioni e sconti cambiari;
  • c)sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
  • d)sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;
  • e)riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro. Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fissera' annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attivita'. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;23~art8 · fonte su Normattiva