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[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge: Art. 1:

[4]Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nonche' quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono conferite ai predetti istituti speciali meridionali. L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti. Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ai quali e' anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-10;970~art1 · fonte del testo