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Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48; 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti. Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'articolo 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalita', i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro. Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al precedente primo comma, la Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalita' che saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-12-10;970~art2 · fonte del testo