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Per l'anno finanziario 1988 e' autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente, di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi. L'apporto ai fondi di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorita' per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno previsti dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformita' ai programmi e sulla base di progetti specifici anche gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-12-22;408~art1 · fonte su Normattiva