Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge e' posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1989-12-22;408~art3 · fonte su Normattiva