Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge e' posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008
