Art. 4
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All'onere di lire 425 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi". All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008
