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Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'ENI ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli del Tesoro - le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo. Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli per conto e su indicazione dell'Ente medesimo, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;782~art2 · fonte del testo