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All'onere di lire 230 miliardi previsto dall'articolo 1 per il 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 250 miliardi per il 1981 e di lire 690 miliardi per il 1982, previsto dall'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1981 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;782~art4 · fonte del testo