Art. 2 — Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze
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La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3. E' ammessa la presentazione delle domande a due provveditorati agli studi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 19 giugno 1970
