Art. 2 — Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze
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La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3. ((E' ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi)).
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 16 dicembre 2010
