Art. 3 — Commissione per gli incarichi
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Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina. La commissione per gli incarichi e' costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonche' da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non minore di cinquecento e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano piu' di cinquemila saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille. Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la piu' ampia rappresentativita' delle diverse associazioni sindacali. I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo, arrotondando all'unita' successiva le frazioni di posto superiore alla meta'. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.
Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 7 novembre 1972
