Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Art. 4 — Formazione delle graduatorie
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Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:
- a)graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;
- b)graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, nonche', per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorita', e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica. Nella stessa maniera e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in universita' straniere; ovvero, dopo la laurea, coma ricercatore retribuito presso universita', istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare. Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 10 dicembre 1970
