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Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

  • a)graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;
  • b)graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, nonche', per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69. 2 Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorita', e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica. Nella stessa maniera e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in universita' straniere; ovvero, dopo la laurea, coma ricercatore retribuito presso universita', istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare. Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 ottobre 1970, n.832

2

La L. 19 ottobre 1970, n.832 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina."

Testo in vigore dal 10 dicembre 1970 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art4 · fonte su Normattiva