Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Art. 7 — Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati
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A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:
- 1)sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perche' soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non feriscano del trattamento di cattedra;
- 2)trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che puo' essere chiesto per una Sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;
- 3)nuove nomine di aspiranti abilitati;
- 4)sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;
- 5)trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;
- 6)nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati. Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati. ((Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione)). Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti. Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio. Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si fara' luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1970 al 16 dicembre 2010
