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A modifica, di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo le modalita' della presente legge, nell'ordine:

  • a)ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634, all'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658;
  • b)ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento (idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;
  • c)ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170. Allo stesso fine e con le stesse modalita' sara' utilizzato altresi' il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facolta' di chiedere, entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 1, comma primo, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Testo in vigore dal 24 luglio 1956 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1956-07-06;717~art1 · fonte del testo