Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di Provincia per effetto dell'esodo volontario, sono destinati ai trasferimenti degli insegnanti di ruolo della stessa Provincia. L'assegnazione della sede viene fatta sulla base di graduatorie di merito per sede, compilate secondo i criteri fissata dal Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione del movimento annuale ordinario e dopo che il medesimo movimento sia stato ultimato. I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi da quello del capoluogo di Provincia vanno aggiunti agli altri della stessa Provincia resisi vacanti di essi ai maestri di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 1. Nulla e' innovato circa l'assegnazione dei posti che si rendano vacanti in ruolo normale per motivi diversi da quello previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1956 al 16 dicembre 2010
