L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attivita' dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali. Le borse di studio sono godute presso l'Istituto. Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art1 · fonte su Normattiva