Il Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanita', puo' disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art7 · fonte del testo