Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita'. Con lo stesso decreto, sentito altresi' il Comitato scientifico dell'Istituto, sono specificate le in materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio, nonche' il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie. Le borse di studio sono assegnate a seguito di pubblico bando, in base ad un concorso per titoli. I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli valutabili, le modalita' per l'assegnazione delle borse di studio e per l'erogazione delle somme, la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto. La somma spettante a ciascun borsista puo' venire corrisposta in rate mensili uguali. La borsa di studio e' comprensiva delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a qualunque titolo incontrata dal borsista in conseguenza dell'assegnazione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art2 · fonte del testo