L'Istituto superiore di sanita', su proposta delle Universita' o di altri enti o istituzioni pubbliche, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto. L'ospitalita' viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno. Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio e' determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto. L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art8 · fonte del testo