Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 25 agosto 1949, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di centocinque, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'art. 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto art. 6. Sara' osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso. Le disposizioni di questo articolo non giovane a coloro che abbiano rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
