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I posti da assegnare ai notai nominati in virtu' delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'art. 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. L'assegnazione sara' fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'art. 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
