I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio gia' espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, con le stesse modalita' previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma. I posti attualmente disponibili che risultino non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in base a graduatorie da compilarsi dall'amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.

Testo vigente dal 10 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;184~art1 · fonte su Normattiva