Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati agli studi, avendo iniziato la prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-71, purche' fossero in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Testo vigente dal 10 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;184~art2 · fonte su Normattiva