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Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennita' di carovita nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;52~art5 · fonte del testo