Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, e' cosi' modificato:

[2]Art. 191. - "I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:

  • a)all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 39.250;
  • b)all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 26.200;
  • c)all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 19.650. Le retribuzioni di cui sopra sono suscettibili di sei aumenti periodici, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente. Gli aumenti periodici si calcolano sulla retribuzione dell'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana e si applicano proporzionalmente sulle retribuzioni relative all'effettiva prestazione settimanale. Nella prima applicazione delle norme di cui al comma precedente, gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio 1956, valutando per la determinazione degli scatti l'effettivo servizio continuativo prestato anteriormente alla predetta data. La spesa per il personale di cui sopra e' prelevata dai gestori mensilmente dalla riscossione della ricevitoria portandola a discarico sul conto di cui all'art. 238 del regolamento".

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;39~art2 · fonte del testo