Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanita'
Art. 1
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Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano state impegnate allo scadere dell'anno finanziario 1970 potranno essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.
Testo in vigore dal 5 giugno 1971 al 22 dicembre 2008
