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Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.
Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010
