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Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010
