Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370~art3 · fonte del testo