Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non puo' essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, e' considerato dimissionario. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370~art5 · fonte del testo