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Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non puo' essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, e' considerato dimissionario. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.
Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 9 ottobre 2010
