Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennita' giornaliera di ordine pubblico. Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la, corresponsione dell'indennita' giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennita', supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1616~art1 · fonte del testo