Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1952 al 9 ottobre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, gia' trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1 gennaio 1940, collocati o da collocarsi in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra ( 15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1113~art1 · fonte del testo