Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.700 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva e della eventuale direzione dei lavori, nonche' i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonche' le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed etti relativi agli studi riferitisi alla torre di Pisa.

Testo vigente dal 9 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-03;27~art3 · fonte del testo