Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verra' corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato nell'ultimo triennio precedente all'inizio dei lavori.

Testo vigente dal 9 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-03;27~art4 · fonte su Normattiva