Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 41 — Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali

L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione, ai fini della concessione di sussidi statali e' demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art41 · fonte su Normattiva