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Due o piu' Consorzi possono associarsi fra loro; e in tal caso la relativa amministrazione e' costituita dai rappresentanti delle singole delegazioni, nel numero determinato dalla Giunta provinciale amministrativa. Se i Consorzi associati non appartengono alla stessa provincia, tale determinazione verra' fatta dalla Giunta amministrativa di quella provincia a cui appartiene la parte maggiore del territorio consorziale.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
