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[1]Per le occupazioni temporanee delle aree occorrenti all'impianto della difesa, sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1885, n. 2359, sulle espropriazioni di utilita' pubblica.
[2]Un decreto del prefetto determina le aree da occuparsi, e nomina un perito per la estimazione delle indennita' da corrispondersi dal Consorzio al proprietario, in ragione della durata della occupazione, a rate trimestrali.
[3]I reclami non hanno effetto sospensivo.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
