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[1]La fabbricazione e la distribuzione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, sono esenti da tassa.
[2]Siffatta esenzione e' vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi col Regolamento di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
