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[1]I cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio, ne' adoperarsi, se non dopo provati e collaudati, secondo le norme che saranno stabilite con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, e da pubblicarsi entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge.
[2]I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti con ammenda da lire 50 a lire 500.
[3]Sino alla pubblicazione del Regolamento, procederanno alle prove e ai collaudi le Direzioni di artiglieria.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
