Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine e' applicata la legge 17 marzo 1898, numero 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro.
[2]L'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, giusta la prescrizione della legge citata, deve essere fatta a spese del Consorzio e per cura della delegazione di esso.
[3]I membri della delegazione del Consorzio sano solidalmente responsabili di fronte al Consorzio e ai terzi, per l'osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.
[4]Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano gia' assicurati presso altri Istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno, per deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, essere ritenuti fino al loro termine equivalenti all'assicurazione di cui nel presente articolo, ferme anche al riguardo le responsabilita' di cui al precedente comma per i membri della delegazione consorziale.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
