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Al Governo del Re e' data facolta' di affidare ad una Commissione tecnica la scelta d'una o piu' plaghe, nelle quali gli spari di difesa contro la grandine debbano farsi con rigorosi metodi scientifici, sotto la sorveglianza della Commissione medesima.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
