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[1]Agli effetti dell'articolo precedente, saranno scelte quelle plaghe nelle quali quattro quinti dei Consorzi consentiranno a sostenere la spesa da ripartirsi fra tutti i Consorzi riuniti.

[2]Tale spesa annuale, cessando per ciascun Consorzio le spese previste nel secondo e terzo comma dell'articolo 5, non potra' essere superiore a tre decimi dell'imposta erariale sulla totalita' dei terreni consorziati. La quota spettante a ciascun Consorzio dovra' essere deliberata dall'adunanza generale di cui nel secondo comma dell'articolo 4.

[3]Detta deliberazione sara' approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

[4]L'amministrazione dei Consorzi riuniti sara' costituita nei modi stabiliti dall'articolo 11 di questa legge.

Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-06-09;211~art17 · fonte del testo

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