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[1]I Consorzi volontari gia' esistenti alla pubblicazione della presente legge non approfitteranno delle sue disposizioni, fino a che non si siano ricostituiti conformemente ad essa.
[2]Le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 saranno pero' applicate fino da ora anche ad essi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 9 giugno 1901.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Zanardelli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
