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Nei riguardi degli agenti di cui all'articolo precedente ed agli effetti della liquidazione della pensione le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui al n. 3 dell'articolo 1 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, quando non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6 del decreto suddetto, nella misura indicata al detto n. 3, in base all'ammontare di quelle degli ultimi dodici mesi nei quali furono effettivamente percepite, limitatamente pero' ad una quota proporzionale alla durata del servizio in cui furono corrisposte o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del suddetto Regio decreto se il servizio utile risulti superiore.

Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;369~art2 · fonte del testo